Legge di Bilancio 2025: nuovo volto delle detrazioni fiscali e del cuneo

Pubblicato il 24 ottobre 2024

Il testo della manovra di bilancio 2025 è stato presentato alla Camera dei Deputati dopo la firma del Presidente della Repubblica Mattarella.

Le principali iniziative della legge di bilancio 2025 includono il mantenimento della riduzione del cuneo fiscale, ora ristrutturato e permanente, e la fusione dei primi due scaglioni di IRPEF, anch'essa una misura definitiva e non solo estesa temporaneamente per un anno.

Tuttavia, l'elemento più innovativo è la riforma delle detrazioni IRPEF, che introduce un sistema aggiornato basato sui livelli di reddito e sulla struttura familiare.

Irpef con 3 aliquote: misura a regime

Quanto previsto per il 2024 viene confermato dalla manovra per l’anno 2025 con riferimento alle aliquote IRPEF.

Qui di seguito sono riassunte le modifiche chiave:

Si è proceduto, dunque, all’eliminazione dell'aliquota del 25%, applicabile precedentemente ai redditi tra 15.000 e 28.000 euro nel 2023.

Stabilizzato anche l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Ciò implica l’ampliamento fino a 8.500 euro della soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene quindi parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

Cuneo fiscale: come cambia

Inoltre, si modifica il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 3/2020, che riguarda il supplemento per i redditi da lavoro e similari, stabilendo che l'importo riconosciuto come supplemento, escluso dalla formazione del reddito, deve essere ridotto di 75 euro, proporzionalmente al periodo di lavoro annuale.

Per i lavoratori dipendenti, esclusi i pensionati menzionati nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del dpr 917/1986, è previsto un ulteriore importo, escluso dalla base imponibile del reddito, purché il reddito totale non superi i 20.000 euro, calcolato come segue:

Altra misura è prevista per i lavoratori dipendenti, quindi non per i pensionati, che hanno un reddito totale superiore a 20.000 euro: è dovuta un'ulteriore detrazione, anch'essa proporzionata al periodo lavorativo, di 1.000 euro se il reddito totale è tra 20.000 e 32.000 euro, e un importo calcolato in base alla proporzione tra 1.000 euro e la differenza tra 40.000 euro e il reddito totale, fino a 8.000 euro, se il reddito è tra 32.000 e 40.000 euro.

Nel calcolo del reddito totale e del reddito da lavoro dipendente si considera anche la parte di reddito esente sotto il regime per gli impatriati.

Inoltre, il reddito totale va calcolato al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, come specificato nel comma 3-bis dell'articolo 10 del dpr 917/1986 (Tuir).

Il sostituto d’imposta è tenuto al calcolo e al riconoscimento della nuova detrazione all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, salvo conguaglio e verifica della sua spettanza a fine anno ovvero a fine rapporto.

Revisione per le detrazioni fiscali

Il comma 9, dell’articolo 1 dello schema di legge di Bilancio 2024 rappresenta una svolta per completare l'attuazione della delega fiscale come delineato nel Piano di Bilancio di Medio Termine 2025-2029.

Viene modificato il TUIR attraverso l'introduzione dell'articolo 16-ter, che stabilisce limitazioni specifiche per le spese e gli oneri che possono beneficiare di detrazioni fiscali.

Si specifica che tali spese e oneri rimangono detraibili, ma entro i limiti di spesa e i massimali di detrazione definiti per ogni beneficio specifico. Le detrazioni fiscali diventano subordinate al rispetto di un limite complessivo di spesa per tutti gli oneri e spese ammissibili.

Nello specifico, il comma 1 del novo articolo 16-ter, Dpr n. 917/1986,  prevede che, per i contribuenti con un reddito totale superiore a 75.000 euro, la somma degli oneri e delle spese detraibili dall'imposta lorda, considerati nel loro insieme, sia limitata a un massimo calcolato moltiplicando un importo base, determinato in base al reddito complessivo del contribuente come definito nel successivo comma 2 dell'articolo 16-ter, per un coefficiente variabile a seconda del numero di figli nel nucleo familiare, includendo figli biologici, riconosciuti, adottivi, in affidamento o affiliati.

La norma stabilisce che l'importo di base suddetto sia così definito:

a) 14.000 euro, se il reddito totale del contribuente supera i 75.000 euro ma non raggiunge i 100.000 euro;

b) 8.000 euro, se il reddito totale del contribuente eccede i 100.000 euro.

Il coefficiente da applicare a questo importo di base viene stabilito in questo modo:

a) 0,50, se non ci sono figli fiscalmente dipendenti nel nucleo familiare;

b) 0,70, se c'è un figlio fiscalmente dipendente nel nucleo familiare;

c) 0,85, se ci sono due figli fiscalmente dipendenti nel nucleo familiare;

d) 1, se nel nucleo familiare ci sono più di due figli fiscalmente dipendenti o almeno un figlio con disabilità riconosciuta secondo l'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

NOTA BENE: nel limite delle spese sono escluse quelle sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR.

Altre esclusioni riguardano:

Il reddito totale deve essere calcolato deducendo il reddito derivante dall'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e dalle sue pertinenze.

Detrazioni per familiari a carico

La legge di bilancio 2025 ritocca anche l'articolo 12, comma 1, del TUIR, che prevede detrazioni sull'imposta lorda per i familiari a carico, includendo il coniuge non separato legalmente o effettivamente, i figli inclusi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età 21 anni o più e altri familiari.

La nuova normativa riduce ulteriormente l'ambito di applicazione della detrazione ai figli a carico di età compresa tra i 21 e i 30 anni, e ai figli di 30 anni o più con disabilità verificate secondo l'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Parallelamente, con l'intento di razionalizzare le disposizioni, è stata definita una detrazione circoscritta ai genitori e altri ascendenti conviventi a carico del contribuente.

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