Dal 1° gennaio 2025, il personale di cancelleria non potrà procedere all’iscrizione a ruolo di una causa civile nei casi in cui non sia stato regolarmente versato un importo pari a 43 euro o il minor contributo dovuto, salvi i casi di esenzione dal pagamento.
E' quanto precisato dal ministero della Giustizia, Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati (DGSIA), in una nota informativa del 30 dicembre 2024 trasmessa ai vertici degli Uffici giudiziari alla luce delle nuove disposizioni in materia di contributo unificato nei procedimenti civili, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).
Nella nota viene rammentato che la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto rilevanti modifiche in materia, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2025. Queste disposizioni riguardano in particolare l'iscrizione a ruolo delle cause e stabiliscono nuove regole per il recupero degli importi non versati.
L'intervento mira a migliorare la gestione dei procedimenti civili, garantendo maggiore regolarità nei versamenti e facilitando il recupero di eventuali importi non corrisposti. L’adeguamento alle nuove regole richiederà una puntuale informazione delle parti coinvolte e un’organizzazione efficace delle procedure di controllo e recupero.
Per le altre novità Giustizia introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 si rinvia ai post: Legge Pinto: novità da Legge di Bilancio 2025, al via il Progetto PintoPaga e Legge di Bilancio: beni confiscati per reati tributari assegnabili al Fisco.
La principale innovazione normativa in tema di contributo unificato è rappresentata dall’aggiunta del comma 3.1 all’articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 115 del 30 maggio 2002 (Testo unico delle spese di giustizia).
Tale comma stabilisce che, fatta eccezione per i casi di esenzione previsti dalla legge, una causa civile non può essere iscritta a ruolo senza il versamento dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato. Questo deve essere determinato in base a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a) del medesimo DPR.
Nello specifico:
Esenzioni
Il ministero sottolinea inoltre che le disposizioni introdotte non modificano le ipotesi di esenzione previste dalla normativa vigente né la quantificazione del contributo unificato.
Pertanto, nelle situazioni in cui l’esenzione è prevista, non sarà richiesto alcun versamento.
Importo dovuto inferiore o superiore a 43 euro
Allo stesso modo, se l’importo dovuto risulta inferiore a 43 euro, continuerà ad essere necessario versare solo l’importo effettivamente dovuto.
Nei casi in cui il contributo unificato superi i 43 euro, ma venga versata solo questa cifra o una somma inferiore a quella effettivamente richiesta, si configurerà una parziale omissione del pagamento.
In tali circostanze, sarà necessario procedere al recupero dell’importo mancante.
Per disciplinare il recupero delle somme omesse, la Legge di bilancio ha introdotto un ulteriore comma all’articolo 248 del DPR n. 115/2002.
La nuova disposizione prevede che, nei procedimenti civili, se l’importo non viene saldato entro trenta giorni dall’iscrizione a ruolo, l’ufficio competente, o eventualmente Equitalia Giustizia, nei casi previsti, procederà all’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto.
A tale somma saranno applicati gli interessi legali e una sanzione specifica.
La riscossione, ad ogni modo, potrà avvenire anche attraverso modalità spontanee, come previsto dal Decreto legislativo n. 46/1999.
Per finire una precisazione: le modifiche si applicano esclusivamente ai procedimenti civili iscritti a partire dal 1° gennaio 2025.
Per tutte le controversie già iscritte fino al 31 dicembre 2024, rimangono in vigore le norme precedenti, indipendentemente dalla fase processuale in cui si trovino.
Aspetto Normativo | Descrizione |
---|---|
Decorrenza | Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2025. |
Requisito per l'iscrizione a ruolo | Le cause civili non possono essere iscritte a ruolo senza il versamento del contributo unificato, salvo i casi di esenzione. |
Importo minimo richiesto | - Se il contributo dovuto è pari o inferiore a 43 euro, deve essere versato integralmente. - Se è superiore a 43 euro, è obbligatorio versare almeno 43 euro. |
Esenzioni | Rimangono valide le esenzioni previste dalla normativa vigente. |
Omissioni parziali | Se l’importo dovuto supera 43 euro ma viene versata solo questa somma minima, si configura una parziale omissione che sarà oggetto di recupero. |
Recupero delle somme omesse | Il mancato pagamento entro 30 giorni dall’iscrizione a ruolo comporta l’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto con: - Interessi legali; - Sanzione specifica. |
Responsabile del recupero | Il recupero è effettuato dall’ufficio competente o, nei casi previsti, da Equitalia Giustizia S.p.A. |
Modalità di riscossione | È prevista la riscossione attraverso modalità spontanee ai sensi del Decreto Legislativo n. 46/1999. |
Cause escluse dalle novità | Le disposizioni non si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2024, per i quali continuano a valere le norme previgenti. |
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