Legge di Bilancio 2018: la circolare dell’Ispettorato

Pubblicato il 29 gennaio 2018

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 2 del 25 gennaio 2018, ha riportato ai propri ispettori, a scopo meramente illustrativo, alcune disposizioni di interesse per l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale presenti nella Legge di Bilancio 2018.

L’INL- riservandosi di fornire eventuali chiarimenti in relazione a ciascun argomento trattato – ha riportato le norme relative a:

Attività sportive dilettantistiche

Con riferimento alle attività sportive dilettantistiche, si segnala che la Legge n. 205/2017 ha stabilito che la disciplina sulle collaborazioni organizzate dal committente di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 non trova applicazione in relazione alle collaborazioni rese a fini istituzionali alle società sportive dilettantistiche lucrative, analogamente a quanto previsto in relazione alle collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'art. 90 della Legge n. 289/2002.

Lavoro occasionale

Per quanto concerne, invece, la disciplina delle prestazioni occasionali, la circolare segnala che sono state apportate alcune integrazioni all’art. 54 bis del D.L. n. 50/2017, in particolare concernenti la possibilità di ricorrervi in relazione alle attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, recante la “organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi”.

Si tratta delle attività di stewarding che possono essere oggetto di prestazioni di lavoro occasionale nel limite di 5000 euro nel corso di un anno civile, per ciascun prestatore nei confronti di ciascuna società sportiva di cui alla Legge n. 91/1981, utilizzando il c.d. “Libretto Famiglia”.

Certificato di agibilità

Il certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo non va più chiesto da parte delle imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi in relazione ai lavoratori delle categorie dalla n. 1 alla n. 14 dell’art. 3, comma 1, del medesimo Decreto, assunti con contratto di lavoro subordinato e operanti nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento.

L’obbligo di richiesta del certificato di agibilità, invece, sussiste in relazione ai lavoratori autonomi appartenenti alle suddette categorie, legati da “un contratto di prestazione d’opera di durata superiore a trenta giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell’arco di tempo della complessiva programmazione dell’impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi”.

La circolare specifica anche che le stesse imprese devono richiedere il certificato di agibilità anche ogni qualvolta la prestazione sia resa da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle suddette categorie “nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti”.

In caso di inosservanza dei predetti obblighi, la norma sancisce che le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.

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