Legali, Cnf giudice “terzo”
Pubblicato il 21 luglio 2008
In caso di procedimenti dinanzi al Cnf e dopo il rinvio della Cassazione, è inammissibile che la riassunzione venga operata d'ufficio dal Cnf stesso in quanto giudice che deve rispettare i principi di terzietà e di giusto processo. La Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 17938/08) ha così rigettato la condanna impartita dal Cnf ad un avvocato per il quale era stato dato corso ad un procedimento disciplinare a seguito dell'apertura di un processo penale a suo carico per reati di falsità materiale, truffa aggravata e appropriazione indebita.
Il Cnf, che non aveva sospeso il procedimento in attesa della decisione penale ed aveva condannato il professionista, a seguito della pronuncia da parte del tribunale di una sentenza di assoluzione, ha riaperto d'ufficio il caso modificando la sanzione precedentemente irrogata.
In particolare, è contro tale ultima decisione che l'avvocato ha presentato ricorso in Cassazione contestando la legittimità dell'intervento del Consiglio.
Tale istanza è stata accolta dalle Sezioni Unite che hanno affermato come la riassunzione, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., debba avvenire solo su impulso di parte.