Legali autonomi per la p.a.

Pubblicato il 22 gennaio 2009

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, con sentenza n. 731 del 22 dicembre 2008, spiega che l'attività dei legali dipendenti dalla P.A. deve essere svolta in posizione di indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con l'esclusione di ogni attività di gestione. E', infatti, illegittima la delibera con la quale la P.A. stabilisce che gli avvocati propri dipendenti non debbano operare in modo autonomo e libero presso un ufficio che costituisca un'unità autonoma. Inoltre, sempre per salvaguardare l'autonomia e indipendenza dell'attività professionale forense, non deve esservi una subordinazione gerarchica ed un'ingerenza nella trattazione degli affari giuridico-legali attinenti alle competenze che il professionista può svolgere in virtù della sua iscrizione all'albo.

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