La Corte di cassazione si è pronunciata su di una vicenda in cui gli eredi della vittima di un sinistro stradale avevano convenuto in giudizio un avvocato chiedendo la condanna del medesimo al risarcimento di danni a titolo di responsabilità professionale per avere omesso di promuovere il giudizio risarcitorio nei confronti del soggetto responsabile, facendo colpevolmente prescrivere il diritto al risarcimento nei confronti di quest’ultimo.
Mentre in primo grado il legale era stato condannato al risarcimento, detta statuizione era stata poi ribaltata dai giudici d’appello.
Nella decisione di questi ultimi, era stato rilevato che dagli atti emergeva che il difensore avesse sconsigliato i familiari del defunto dall’intraprendere un’azione giudiziaria nei confronti dell’altro soggetto coinvolto nell’incidente, in quanto dal rapporto di Polizia era emerso che il sinistro era da ascrivere ad esclusiva colpa del defunto medesimo.
Quindi, una volta dimostrato che il professionista aveva sconsigliato agli eredi la promozione della causa, era evidente che costoro avrebbero potuto comunque insistere per conferirgli ugualmente il mandato, cosa che, però, non era avvenuta.
E a dette conclusioni della Corte territoriale ha aderito anche la Cassazione – sentenza n. 13008 del 23 giugno 2016 - secondo la quale una volta affermato che il difensore aveva sconsigliato di intraprendere il giudizio risarcitorio, tutte le rimanenti affermazioni diventavano irrilevanti in quanto non poteva pretendersi dal medesimo che si attivasse per la promozione della causa.
Causa che, per contro, i familiari ben avrebbero potuto intraprendere anche rivolgendosi, se del caso, ad altro avvocato.
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