L'agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 165110 del del 28 agosto 2017, interviene in tema di cessione del credito relativo all'ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali.
L'Agenzia fornisce chiarimenti sull'estensione della possibilità di cedere il credito non fruibile da parte dei condomini incapienti: ora i beneficiari degli incentivi che si trovano nella no tax area (in quanto possiedono redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir) possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari.
In più, si amplia l’arco temporale di sostenimento delle spese che danno luogo alla detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta: sono interessate le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Nel documento in oggetto, che sostituisce il provvedimento agenziale dell'8 giugno 2017, si spiega che la legge di bilancio 2017 prevede che i condòmini beneficiari della detrazione d’imposta per particolari interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, possono cedere un credito d’imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 a fornitori e imprese edili. Con l'articolo 4-bis del decreto legge Dl 50/2017, convertito nella legge 96/2017, si opera l'estensione per i contribuenti che rientrano nella no tax area della possibilità di cessione del credito anche a banche e intermediari finanziari.
Resta esclusa la cessione alle pubbliche amministrazioni.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia. La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso. Con successiva risoluzione l’Agenzia istituirà il codice tributo per la fruizione del credito da indicare nel modello F24.
Il condòmino: se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, l'interessato deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione e l’accettazione del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo.
L’amministratore del condominio: spetta all' amministratore del condominio la comunicazione annuale dei dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista per l’invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata e la consegna al condòmino della certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio.
Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
L’Agenzia delle Entrate: immette nel “Cassetto fiscale” del cessionario l'entità del credito a lui ceduto che può essere utilizzato, o ulteriormente ceduto.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".