Lecito sottrarsi al pericolo

Pubblicato il 12 giugno 2006

– sentenza 11664 del 18 maggio 2006 - giudica lecito che il lavoratore si sottragga allo svolgimento della prestazione a causa delle condizioni di oggettiva insalubrità e pericolosità dell’ambiente di lavoro e il conseguente rischio per la salute. La facoltà di “autotutela” dei lavoratori nell’ambito del rapporto di lavoro discende dall’articolo 1460 del Codice civile, che afferma che nei contratti con prestazioni corrispettive ciascun contraente possa rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria. A fronte dell’inadempimento dell’obbligo di sicurezza verso i dipendenti (articolo 2087 del Codice civile) i lavoratori possono rifiutarsi, dunque, di adempiere all’obbligo di prestare l’attività lavorativa, se questa può risultare nociva per la loro salute.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2025: guida alle novità di lavoro e pensioni

22/12/2024

Settore moda: ampliata la platea delle imprese con sostegno al reddito

20/12/2024

Portale Inps per il libretto famiglia: novità in arrivo

20/12/2024

Errori evidenti nella dichiarazione doganale? Niente confisca amministrativa

20/12/2024

Quota 103 e incentivo al posticipo del pensionamento: cosa cambia nel 2025

20/12/2024

Garanzie rappresentanti fiscali Iva, decreto in Gazzetta

20/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy