– sentenza 11664 del 18 maggio 2006 - giudica lecito che il lavoratore si sottragga allo svolgimento della prestazione a causa delle condizioni di oggettiva insalubrità e pericolosità dell’ambiente di lavoro e il conseguente rischio per la salute. La facoltà di “autotutela” dei lavoratori nell’ambito del rapporto di lavoro discende dall’articolo 1460 del Codice civile, che afferma che nei contratti con prestazioni corrispettive ciascun contraente possa rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria. A fronte dell’inadempimento dell’obbligo di sicurezza verso i dipendenti (articolo 2087 del Codice civile) i lavoratori possono rifiutarsi, dunque, di adempiere all’obbligo di prestare l’attività lavorativa, se questa può risultare nociva per la loro salute.
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