Leasing senza proporzionalità

Pubblicato il 09 agosto 2007

L’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 211 datata 8 agosto, risolve la questione dell’indeducibilità del costo dell’area sottostante il fabbricato. L’agenzia precisa che il costo non deducibile dell’area acquisita con contratto di locazione finanziaria è assunto proporzionalmente al costo effettivamente sostenuto e non tramite la percentuale forfetaria del 20 o 30%. Infatti, in applicazione del principio di equivalenza tra l’acquisto in leasing ed acquisto in proprietà, anche in caso di locazione finanziaria, non deve essere applicato il calcolo forfetario quando l’acquisto dell’area sia avvenuto in via autonoma, prima di procedere alla costruzione da parte della società di leasing. Quindi spetterà all’impresa utilizzatrice definire la quota capitale del canone indeducibile in base al rapporto tra costo originario dell’area ed il costo complessivo della costruzione sostenuto dalla società di leasing.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: via libera dal CdM

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy