L’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 211 datata 8 agosto, risolve la questione dell’indeducibilità del costo dell’area sottostante il fabbricato. L’agenzia precisa che il costo non deducibile dell’area acquisita con contratto di locazione finanziaria è assunto proporzionalmente al costo effettivamente sostenuto e non tramite la percentuale forfetaria del 20 o 30%. Infatti, in applicazione del principio di equivalenza tra l’acquisto in leasing ed acquisto in proprietà, anche in caso di locazione finanziaria, non deve essere applicato il calcolo forfetario quando l’acquisto dell’area sia avvenuto in via autonoma, prima di procedere alla costruzione da parte della società di leasing. Quindi spetterà all’impresa utilizzatrice definire la quota capitale del canone indeducibile in base al rapporto tra costo originario dell’area ed il costo complessivo della costruzione sostenuto dalla società di leasing.
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