Per – sentenza 23230 del 2006 – l’operazione di leasing finanziario non può dirsi realizzata, e i relativi canoni non sono di conseguenza deducibili dal reddito, quando il bene non esista o non sia stato consegnato. Considerando che il contratto di locazione finanziaria è un negozio giuridico fondato su un finanziamento finalizzato all’acquisto in godimento di un dato bene da parte dell’utilizzatore, ove tale bene manchi o non sia stato consegnato, l‘operazione è da ritenere inesistente ed indeducibili, come appena scritto, debbono ritenersi i canoni di leasing sostenuti dalla società utilizzatrice.
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