La Corte di Giustizia Ue è chiamata a trattare il tema dei contratti di lease-back, relativamente alla necessità o meno di rettifica di una detrazione dell’Iva. Con la sentenza del 27 marzo 2019 nella causa C-201/18, entra nel merito dell’eventuale rettifica della detrazione sul bene, prima acquistato e poi ceduto alla società di leasing per questa operazione.
Nelle operazioni di lease back il bene resta nella disponibilità dell’utilizzatore che lo cede alla società di leasing per ricavarne risorse e contestualmente lo riprende in locazione finanziaria. La società contabilizza la plusvalenza derivante dalla cessione, ripartendola sulla durata della locazione.
Nel caso descritto, le operazioni di sale and lease back sono finalizzate all’aumento di liquidità e gli immobili sono rimasti in possesso del soggetto passivo, che li ha utilizzati interrottamente e in maniera duratura per le esigenze delle sue operazioni soggette ad imposta; ciascuna di tali operazioni costituisce un’unica operazione, atteso che la costituzione del diritto di enfiteusi vertente sugli immobili in questione è indissociabile dal leasing immobiliare riguardante i medesimi beni.
Ne consegue che, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, ciascuna operazione di sale and lease back in esame nel procedimento principale costituisce un’unica operazione.
In tale contesto, dette operazioni non possono essere qualificate come «cessioni di beni» in quanto i diritti trasferiti in capo agli istituti finanziari di cui al procedimento principale a seguito di dette operazioni non li autorizzano a disporre degli immobili oggetto del procedimento principale come se ne fossero i proprietari.
La nozione di «cessione di beni» - si ricorda - si riferisce non al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, bensì a qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario.
In conclusione, la Corte dichiara:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".