Le ultime precisazioni delle Entrate sulle nuove regole Iva

Pubblicato il 04 gennaio 2010

Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la riforma dell’Iva: infatti da quella data sono direttamente applicabili in tutta l’Unione europea le direttive n. 8, 9 e 117, che ridefiniscono le regole sulla territorialità delle prestazioni di servizi, i criteri per la localizzazione delle prestazioni dei servizi e l’individuazione del debitore dell’imposta nel caso in cui l’operazione si considera effettuata nel territorio dello Stato e l’obbligo di estendere la dichiarazione Intrastat alle prestazioni di servizi scambiate, anche occasionalmente, tra soggetti comunitari.

L’atteso momento è arrivato, anche se non senza difficoltà per i singoli Paesi, che già da due anni a questa parte si stavano adoperando per il recepimento nei singoli ordinamenti interni delle disposizioni comunitarie. In Italia manca ancora il decreto legislativo di recepimento delle suddette direttive comunitarie, con la inevitabile conseguenza che la partenza della nuova disciplina Iva è avvenuta in modo zoppicante e non senza polemiche.

Soprattutto per i singoli cittadini il problema appare più grave, dal momento che non sempre è facile capire quali disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio e quali no.

A tutto ciò ha cercato di ovviare l’agenzia delle Entrate, che, a distanza ravvicinata, ha emesso una serie di documenti ufficiali con cui cercare di districare la matassa dei dubbi, anche se non sempre con grossi risultati.

Il provvedimento del 21 dicembre 2009 ha indicato il canale telematico su cui dovranno viaggiare i modelli F24 con crediti Iva compensati per importi superiori a 10.000 euro.

 La circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009 ha chiarito i dubbi relativi al rilascio del visto di conformità, necessario per la compensazione dei crediti Iva superiori a 15.000 euro. Da gennaio, infatti, entrano in vigore le misure restrittive sulle compensazioni previste dal decreto “anticrisi” (art. 10 DL 78/09). La circolare in oggetto ha specificato in che modo possono avvenire le compensazioni del credito Iva, annuale o infrannuale, per importi oltre i 10mila/15mila euro. Fino a 10mila euro, come per il passato la compensazione è effettuata dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce il credito. Oltre i 10mila euro, la compensazione è effettuabile solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza dalla quale emerge il credito. Il modello F24 va presentato solo attraverso il canale telematico dell’agenzia delle Entrate. Per le compensazioni che superano i 15mila euro annui, l’operazione è effettuabile solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza dalla quale emerge il credito. La dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito deve recare il visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di controllo contabile. Rimangono tuttavia da chiarire tutti gli aspetti tecnici del funzionamento delle nuove procedure previste dal Decreto legge n. 78/09.

Infine, il 31 dicembre 2009, è stata rilasciata la circolare n. 58/E, con cui l’Agenzia ha fornito le prime indicazioni per una corretta applicazione delle nuove regole sulla territoriali Iva a partire dal 1° gennaio 2010. La circolare non potendo analizzare le disposizioni dello schema di Decreto legislativo in corso di perfezionamento, passa in rassegna quelle regole che, nell’ambito della direttiva, risultano immediatamente applicabili. Punto saliente della trattazione, infatti, è quello che riguarda il cambiamento della regola generale per la territorialità Iva delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi. Da quest’anno, si passa dal criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore a quello di tassazione nel Paese del cliente. Per i servizi resi a consumatori privati resta, invece, confermata la tassazione nel Paese del prestatore.

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