Le spese prevedibili non sono straordinarie

Pubblicato il 08 ottobre 2012 Con la sentenza n. 16664 del 1° ottobre 2012, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto l’opposizione avanzata da un uomo avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dalla ex moglie per non aver contribuito al versamento di spese relative all’acquisto di farmaci da banco e di libri scolastici effettuate in favore della figlia.

L’uomo si era difeso sostenendo che le spese indicate non potevano ritenersi alla stregua di “spese straordinarie” ma dovevano essere fatte rientrare tra le spese ordinarie, coperte dal mensile assegno di mantenimento.

Aderendo a dette motivazioni, la Suprema corte ha spiegato come, al di là degli accordi presi in sede di separazione, il soggetto tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento non è tenuto a corrispondere ad altre spese che, come quelle di specie, siano in qualche modo prevedibili.
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