Le perdite reiterate in più esercizi non giustificano l’accertamento induttivo
Pubblicato il 01 ottobre 2012
Una società raggiunta da avviso di accertamento con la motivazione che le perdite reiterate conseguite in più esercizi erano sintomo di condotta antieconomica tali da giustificare una rettifica di Unico mediante il ricorso all’accertamento induttivo, ha appellato la decisione dei giudici di primo grado.
La contribuente, sottolineando come la Commissione provinciale non abbia tenuto conto di come la difesa fosse stata puntuale nel mettere in evidenza l’irrilevanza dei risultati degli studi di settore rispetto alla situazione reale e come la difficoltà dell’azienda fosse vera e non solo figurativa, è ricorsa dinanzi alla Commissione tributaria regionale milanese, evidenziando anche che in fase di pre-accertamento non aveva avuto luogo un vero e proprio contraddittorio e non era stata richiesta dall’ufficio ulteriore documentazione per approfondire le indagini.
La Ctr Lombardia, con la
sentenza n. 96/44/12, ha ribaltato la precedente decisione sostenendo che i parametri e gli attuali studi di settore non possono da soli costituire una presunzione grave, precisa e concordante a carico del contribuente tale da giustificare un accertamento induttivo.
Richiamando la pronuncia di Cassazione n. 26635/2009, secondo cui “
tale sistema statistico può rappresentare solo presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza nasce in esito al contraddittorio”, i giudici regionali hanno ribadito che le prove presentate devono sempre essere verificate in sede di contraddittorio, mentre – nel caso di specie – era risultata lacunosa proprio la fase di indagine e l’accertamento era stato fondato esclusivamente sui risultati degli studi di settore.
Secondo la Ctr Lombardia, invece, lo studio di settore non può trovare concreta applicazione nel caso analizzato dato che da solo non è in grado di fotografare realisticamente la situazione aziendale. Il fatto che l’azienda abbia chiuso più di un esercizio consecutivo in perdita e poi abbia avviato una procedura di liquidazione non significa necessariamente che abbia sostenuto pratiche evasive, soprattutto se si tiene conto del difficile contesto economico che si sta attraversando. Pertanto, la condotta aziendale giudicata antieconomica sulla base delle risultanze degli studi di settore non giustifica una rettifica con il ricorso all'accertamento induttivo.