Le parcelle del professionista non sono soggette a revocatoria dopo il fallimento
Pubblicato il 09 marzo 2012
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.
3686 depositata l'8 marzo 2012, ha stabilito che la parcella del professionista non è oggetto di revocatoria fallimentare anche se liquidata poco prima della dichiarazione di fallimento della società.
Il caso riguarda la liquidazione di una parcella alla commercialista della società dichiarata poi fallita. Secondo la Corte, non rileva la qualifica della creditrice, né l'attività da questa svolta per conto della società, per la quale avrebbe potuto aver sentore del dissesto economico in corso, visto il trasferimento della sede legale dell'azienda nel suo studio, dove venivano recapitate le notifiche precedenti la dichiarazione di fallimento.
Viene così respinto il ricorso della società che chiedeva la revocatoria della parcella.