Le omissioni del sostituto non ricadono sul sostituito
Pubblicato il 09 settembre 2013
La Commissione tributaria provinciale di Macerata, con la sentenza n.
143/1/13 depositata il 3 luglio 2013, accoglie il ricorso del contribuente e stabilisce come questi, in caso di omissioni o irregolarità dei versamenti da parte del sostituto, non sia responsabile.
I giudici della Ctp evidenziano, nella loro decisione, l'impossibilità di controllo da parte del sostituito sull'operato del sostituto e quanto disposto dall'art. 35 del DPR n.
602/1973, che individua una responsabilità solidale tra sostituito e sostituto limitatamente nella fase di riscossione del tributo per ritenute non versate.