Il giudice di pace di Bari - sentenza n. 2919 del 7 giugno 2005 - ha affermato che costituisce violazione del diritto alla riservatezza professionale l'indebita intromissione di un collega nell'account di posta elettronica di un giornalista. La posta elettronica, anche se aziendale, non può "considerarsi accessibile se non a seguito di autorizzazione del titolare", dunque non può ritenersi "legittima la mancata adozione (...) delle misure minime atte a garantire l'inacessibilità".
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