Le fiduciarie al bivio del “titolare effettivo”

Pubblicato il 28 aprile 2008 Con l’entrata in vigore delle nuove regole antiriciclaggio (dal prossimo 30 aprile), verranno messi alla prova non solo cittadini e banche sui trasferimenti di contante, ma anche professionisti e società, che saranno chiamati a verificare l’effettivo rispetto degli altri divieti già entrati in vigore a fine anno scorso con il Dlgs n. 231/2007. Per quanto riguarda le società fiduciarie, l’obbligo più importante da osservare è quello relativo all’adeguata verifica della clientela da parte del professionista. In particolare, è necessario identificare il cliente e verificarne l’identità; identificare l’eventuale “titolare effettivo” e verificarne l’identità; ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale e, infine, svolgere un controllo constante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Emerge, dunque, in relazione al rapporto che si instaura tra un professionista e una società fiduciaria l’esigenza di identificazione del “titolare effettivo” da parte del professionista stesso, anche se tutto ciò contrasta con l’esigenza di riservatezza che ha spinto il fiduciante a schermarsi dietro il mandato fiduciario. Secondo il Dlgs n. 231/2007, il “titolare effettivo” deve essere inteso come la persona o le persone fisiche che controllano il cliente oppure la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività. Nel rispetto dell’obbligo di identificazione avanzato dal decreto antiriciclaggio si pone il problema se debba essere identificato solo il fiduciario e non il cliente per il quale la fiduciaria opera o anche il fiduciante. Probabilmente, la soluzione più idonea sta nel mezzo, nel senso che la decisione di identificazione del titolare effettivo va adottata sulla base della valutazione del profilo di rischio relativo al caso concreto. Cioè, l’identificazione del titolare effettivo deve essere fatta solo quando altre circostanze dell’operazione lo rendano opportuno o anche solo consigliabile.
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