Le ferie e il matrimonio tutelano il posto di lavoro
Pubblicato il 04 dicembre 2013
Due gli interventi della Cassazione del 3 dicembre 2013 in materia di licenziamento illegittimo.
Con la sentenza n.
27057, del 3 dicembre 2013, la Corte revoca il licenziamento inflitto ad un dipendente di un ente locale per non essersi reso reperibile durante le ferie e per non aver ripreso servizio durante tale periodo, come gli veniva richiesto. Nelle motivazioni della decisione i giudici rileggono gli articoli del contratto collettivo di lavoro richiamati a giustificazione della risoluzione del rapporto, precisando che:
- non si estende al periodo di ferie il diritto del datore di lavoro di conoscere il luogo dove inviare comunicazioni al dipendente, che ha diritto alla tutela della propria privacy e alla libertà di gestire il proprio periodo di recupero delle energie psicofisiche;
- la modifica del periodo di ferie del lavoratore da parte del datore di lavoro deve avvenire con una comunicazione tempestiva ed efficace, prima che tale periodo abbia inizio, momento dal quale ogni obbligo di reperibilità ha termine.
Annullata anche, con la
sentenza n. 27055 del 3 dicembre 2013, la risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta verso una lavoratrice neo sposa rimossa dai propri incarichi durante il primo anno di nozze. Solo la cessazione dell'attività giustificherebbe un licenziamento nel primo anno di matrimonio. Non sono state accolte quindi motivazioni quali la ristrutturazione o il ridimensionamento dell'organico.
Nel paragonare le tutele della legge n. 7/1973 con quelle previste per la lavoratrice madre dalla legge n. 1204/1971, i giudici evidenziano come si tratti di
“provvedimenti legislativi che nel loro insieme tendono a rafforzare la tutela della lavoratrice in momenti di passaggio esistenziale particolarmente importanti”, sollevandola – con la limitazione della possibilità di licenziamento - dall'onere della prova di una discriminazione e riservando al datore di lavoro l'onere di documentare una legittima causa di licenziamento.