Le circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate non possono introdurre nuovi adempimenti, non essendo fonti normative; pertanto, esse non possono disciplinare situazioni e circostanze che non sono previste espressamente dalla legge.
Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza 25905/2017, depositata il 31 ottobre 2017.
Un contribuente ha presentato ricorso in Cassazione dopo che l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato, con specifico atto, un credito di imposta utilizzato dallo stesso perché sulla fattura di acquisto del bene non era stata apposta la dicitura “bene acquistato con il credito di imposta di cui all’art. 8 L. 388/2000”.
Secondo il contribuente vi era stata una errata applicazione della norma sul credito di imposta, dal momento che l’assenza della dicitura sulle fatture non poteva comportare la revoca del beneficio. Tale previsione di revoca, in assenza della dicitura, era contenuta solo in una circolare dell'Agenzia delle Entrate e non era una previsione normativa.
La Suprema Corte ha evidenziato come la Ctr, confermando la revoca dell’agevolazione solo per l’assenza della dicitura sulla relativa fattura di acquisto, ha considerato quest'ultimo come un adempimento di natura sostanziale e non meramente formale.
Tali previsioni, infatti, erano contenute in due circolari (41/2001 e 38/2002 dell’Agenzia delle Entrate), secondo le quali l’inosservanza dell’obbligo comportava la decadenza dal beneficio.
Ma, specifica ora l'ordinanza n. 25905/2017, che le disposizioni in materia tributaria contenute in circolari ministeriali non sono fonti di diritto e, di conseguenza, non possono imporre al contribuente adempimenti non previsti dalla legge, nè tanto meno istituire cause di revoca dell'agevolazione fiscale non contenute in una norma di legge.
Anche se l’articolo 8 della Legge 388/2000 prevede l’emanazione di specifici decreti ministeriali attuativi, necessari per la regolamentazione delle verifiche sulla corretta applicazione dell'agevolazione fiscale, non fornisce alcun fondamento di legittimità alla prassi di introdurre, a mezzo circolare, una causa di revoca dell'agevolazione non contemplata dalla legge.
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