La Cassazione, sezione Lavoro, fa sue, in sentenza n. 24293 depositata il 29 settembre, considerazioni già affermate nella pronuncia di legittimità n. 10091/2006, che poneva in evidenza, interpretando l’articolo 2103 del Codice civile, “oltre al dato definitivo oggettivo, rappresentato dall’appartenenza di ambedue i tipi di mansione, di provenienza e di destinazione, al medesimo livello di inquadramento contrattuale, il principio che le mansioni di destinazione devono consentire l’utilizzazione ovvero il perfezionamento e l’accrescimento del corredo di esperienze, nozioni, perizia acquisite nella fase pregressa del rapporto”.
In virtù del postulato ora espresso, la conclusione del massimo consesso di “Piazza Cavour” nella decisione a commento è che, anche a parità di contratto collettivo, i dipendenti non possano essere spostati nei call center se originariamente svolgevano mansioni con maggiori occasioni di crescita professionale.
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