La Corte di Cassazione - sentenza n. 16707 dell'8 agosto 2005 - giunge alla conclusione che le annotazioni a matita sui registri obbligatori ai fini Iva di fatture attive sono da considerare inesistenti, quindi comportano l'applicazione della sanzione per omessa registrazione. Non può dunque riconoscersi, alla fattispecie rappresentata in giudizio, la causa di non punibilità di cui all'articolo 8 del Dpr 546/92.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".