tributaria regionale del Lazio sostiene non essere configurabile quale causa ostativa al trasferimento della residenza il perdurare dei lavori di ristrutturazione; quindi, il cambio di residenza in 18 mesi dalla registrazione dell’atto di compravendita (termine annuale ampliato con decorrenza 1° gennaio 2001 dall’articolo 33, comma 12, legge 388/2000) è presupposto essenziale per il riconoscimento dell’agevolazione. Nelle conclusioni espresse con sentenza 28 del 24 maggio 2006, ha ricordato le regole indicate dall’Amministrazione delle finanze con risoluzione 35/2002 e i dettami della Cassazione, che, con sentenza 2253/2003, ha sancito il principio in virtù del quale l’applicazione dell’ordinario regime tributario, diversamente dalla soprattassa a questa connessa, “non ha una natura sanzionatoria di una condotta dell’acquirente dell’immobile, ma consegue alla sopravvenuta mancanza di causa del beneficio invocato nell’atto di registrazione dell’acquisto”. Di conseguenza, solo una circostanza oggettivamente imprevedibile o di impedimento del trasferimento della residenza o, infine, un motivo sopraggiunto dopo l’acquisto, costituiscono causa di forza maggiore tale da giustificare il mancato rispetto del termine prescritto.
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