Lavoro sportivo: INL torna sulla comunicazione al centro per l’impiego

Pubblicato il 26 ottobre 2023

A stretto giro di posta, l’Ispettorato nazionale del lavoro dirama, con la nota del 26 ottobre 2023, n. 460, alcune precisazioni ai chiarimenti forniti con la circolare del 25 ottobre 2023, n. 2.

Oggetto del nuovo intervento chiarificatore sono gli adempimenti previsti dalla riforma del lavoro sportivo, in particolare, gli obblighi comunicativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro nell’area del dilettantismo (articolo. 38, D.Lgs. n. 36/2021, come modificato dal cd. decreto correttivo bis, D.Lgs. n. 120/2023).

Per una disamina completa della riforma Scarica la Guida: Lavoro sportivo: cosa cambia con la riforma

Obblighi comunicativi nel settore dilettantistico

La riforma del lavoro sportivo (art. 28, comma 3, D.Lgs. n. 36/2021) pone a carico del soggetto destinatario delle prestazioni sportive (associazione o società, Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva associata, Ente di Promozione Sportiva, associazione benemerita, anche paralimpici, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.A.) l’obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

L’INL, con la circolare n. 2 del 2023, ha al riguardo chiarito che, di norma, l’obbligo di comunicazione può essere, indifferentemente, adempiuto tramite comunicazione al RASD oppure tramite la consueta comunicazione al centro per l’impiego.

Sui contenuti della circolare, leggi ancheCollaboratori sportivi: prime indicazioni. Proroga in vista

La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l'impiego e “deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi”.

L’obbligo va assolto entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.

Per i rapporti di lavoro iniziati (presumibilmente, dal 1° luglio 2023, data di operatività della riforma) prima del 4 settembre 2023 (data di pubblicazione del decreto correttivo bis) , l'obbligo comunicativo può essere assolto entro il 30 ottobre 2023.

NOTA BENE: È singolare che l’INPS consideri, ai fini dell'operatività dell'adempimento in parola, la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e non già la data di entrata in vigore del provvedimento, vale a dire il 5 settembre 2023.

Nuove precisazioni dell’INL

L’INL ha inoltre fatto presente che fino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sarà pienamente operativo, i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovranno essere trasmessi esclusivamente mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego.

Questo passaggio si rende necessario in attesa che venga adottato il decreto attuativo a cui spetta individuare le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire di svolgere l’adempimento.

Fin qui i chiarimenti della circolare n. 2 del 2023.

Ad integrazione della stessa, con la nota del 26 ottobre 2023, n. 460, l’Ispettorato nazionale del lavoro fa salve le comunicazioni già effettuate per il tramite del RASD al 26 ottobre 2023 e rispetto alle quali (fa presente) non è, quindi, dovuto alcun ulteriore adempimento comunicativo al centro per l’impiego.

L’obbligo, temporaneo e in via esclusiva, di trasmissione dei dati con la comunicazione al centro per l’impiego vale per le sole comunicazioni non effettuate sul RASD al 26 ottobre 2023.

L’INL si riserva di fornire ulteriori chiarimenti sul punto, a valle dell’entrata in vigore del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Attenzione alle sanzioni

Si ricorda che il mancato adempimento comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, comminata dagli “organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza”.

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