Per quanto riguarda le sanzioni per il lavoro irregolare, alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, tributaria e del lavoro, mentre competente alla irrogazione della sanzione amministrativa è l’agenzia delle Entrate. Così si è espressa di Cassazione a sezioni unite con l’ordinanza n. 2888, del 10 febbraio effetti, l’oggetto della giurisdizione tributaria si identifica, soprattutto, nei tributi di ogni genere e nelle relative sanzioni, ma anche, in via residuale, con riferimento all’ente che irroga la sanzione amministrativa prevista per la violazione di norme che non necessariamente attengono a tributi. Si tratta di un sistema di attribuzione che prescinde dalla competenza riferita alla natura del tributo ma, comunque, fedele al contenuto dell’articolo 2 del Dlgs n. 546/1992.
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