Il ministero del Lavoro, con una nota del 25 maggio risposta ad un interpello da parte di un’associazione di categoria sui contratti di inserimento, riconducibili all’articolo 54, comma 1, lettera d), del Dlgs 276/03, chiarisce che hanno diritto alle agevolazioni contributive le aziende che assumono “lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni”. Al lavoratore è richiesta un’autocertificazione ed una dichiarazione rilasciata dai centri per l’impiego per attestare la mancata assunzione nei due anni. Con la nota il Ministero spiega, nel caso delle agevolazioni nei termini del 25%, che aver svolto il lavoro accessorio ex articolo 70 del decreto 276/2003 è l’unica deroga alla rigorosa condizione richiesta dalla norma, quindi non pregiudica la possibilità di fruire dell’agevolazione.
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