Un dipendente con cittadinanza polacca svolge il ruolo di comandante di un motoryacht di una società con sede a Malta e segnala di voler trasferire la sua residenza fiscale in Italia; chiede a quali obblighi fiscali sottoporre il reddito percepito per il lavoro marittimo.
Come previsto dal Tuir, ricorda l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 112 del 20 gennaio 2023, la residenza fiscale italiana comporta che, dal primo periodo d'imposta, tutti i redditi percepiti saranno soggetti ad imposta nel nostro Paese.
Tuttavia, ai sensi della L. n. 88/2001, i redditi corrisposti a marittimi di nazionalità italiana, che lavorano per più di 183 giorni in un arco temporale di dodici mesi su navi battenti bandiera estera, non dovranno essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese. Ciò può applicarsi anche al cittadino di nazionalità polacca in questione?
Si osserva che per il principio della prevalenza del diritto convenzionale e di quello comunitario sul diritto interno, riconosciuto nell’ordinamento italiano, il cittadino polacco non può essere discriminato nei confronti degli italiani che si trovano nelle stesse condizioni.
Dunque, quanto previsto dalla L. n. 88/2001 deve applicarsi non solo ai marittimi con nazionalità italiana, bensì anche a marittimi con cittadinanza polacca fiscalmente residenti nel territorio italiano, con la conseguenza che l’istante non è tenuto ad alcun obbligo dichiarativo in Italia per il reddito in parola.
Tuttavia se il soggetto residente in Italia, se in possesso di investimenti patrimoniali o finanziari all’estero, sarà tenuto alla compilazione del quadro RW del modello REDDITI.
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