Lavoro irregolare e maxi sanzione, chiarimenti dall’INL

Pubblicato il 21 aprile 2022

Con l’emanazione della Nota n. 856/2022 l’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce una serie di chiarimenti in ordine alle sanzioni previste per lo svolgimento di lavoro irregolare, analizzando particolari fattispecie sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

Il quadro normativo

Il sistema sanzionatorio del lavoro irregolare, delineato dall’art. 3 del Decreto legge 12/2002, convertito in legge 73/2002, ha subito numerose modifiche nel corso degli anni soprattutto per quanto attiene alla procedura di irrogazione della sanzioni e all’importo delle stesse.
In particolare, il Dlgs n. 151/2015 ha apportato una importante modifica in tema di maxi sanzione contro il lavoro irregolare individuando la fattispecie sanzionabile nel solo lavoro subordinato alle dipendenze di datori di lavoro privati (ma anche di enti pubblici economici), con esclusione dei lavoratori domestici: il lavoratore subordinato, per il cui impiego non preventivamente comunicato scatta la maxi sanzione a carico del datore di lavoro che lo ha occupato, può essere assunto con qualsiasi forma e tipologia contrattuale, standard o flessibile, essendo valutabile, da parte degli organismi di vigilanza, soltanto l’esistenza del vincolo di subordinazione.

La maxi sanzione

Con la nota in oggetto, l’Ispettorato nazionale stabilisce, invece, che la maxi sanzione è applicabile anche alle attività gestite illegittimamente tramite il libretto di famiglia con esercizio di attività d’impresa o professionale, ovvero nel caso in cui il prestatore, impiegato sempre con libretto di famiglia, venga adibito in attività diverse da quelle occasionali di cui all’articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del Dl 50/2017.

Requisito oggettivo

Per quel che attiene invece il requisito oggettivo, lo stesso è individuato nella mancata comunicazione preventiva di assunzione entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto (prevista dall’articolo 9-bis del Dl 510/1996), e nel vincolo di subordinazione che deve essere debitamente dimostrato.

Collaborazioni occasionali

Per le collaborazioni occasionali, invece, la mancata comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro, di cui dall’articolo 13 del Dl 146/2021, è oggetto di maxi sanzione solo se le prestazioni autonome occasionali siano riconducibili nella fattispecie del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti i relativi obblighi fiscali e previdenziali.

Personale retribuito in contanti

In caso di impiego irregolare di personale generalmente retribuito in contanti viene comminata sia la maxi sanzione per lavoro nero sia quella per non aver usato i sistemi di pagamento tracciabili a norma dell’art. 1, comma 913, della legge 205/2017.

Come evitare la maxi sanzione

La maxi sanzione può essere evitata in caso di:

1) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part time al 50%, o mantenimento in servizio dei lavoratori per almeno tre mesi. In caso di inottemperanza alla diffida entro 120 giorni, il verbale unico produce effetti di contestazione e notificazione degli illeciti accertati;

2) regolarizzazione del rapporto per lavoratori regolarmente occupati per un periodo successivo a quello prestato in nero entro 45 giorni dalla diffida, con rettifica della data di inizio del rapporto di lavoro e pagamento dei contributi, dei premi e delle sanzioni in misura minima;

3) regolarizzazione dei lavoratori in nero non in forza all’atto dell’accesso ispettivo. In tal caso non è disposto l’obbligo del mantenimento in servizio per almeno tre mesi.

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