Il D.lgs. n. 81/15 (Jobs Act), nel riordinare le tipologie contrattuali, ha confermato la pregressa disciplina anche per ciò che riguarda le modalità della comunicazioni.
Invero l’art. 35 comma 3bis del D.lgs. n. 276/03, applicabile ratione temporis e l’art. 15 comma 3 del D.lgs. n. 81/15 vigente, prevedono a carico del datore di lavoro l’obbligo di comunicare alla DTL competente, prima dell’inizio della prestazione lavorativa, la chiamata del lavoratore. Tale adempimento può essere effettuato, sempre in via preventiva, anche per un ciclo integrato di prestazioni di durata però non superiore a trenta giorni.
Le specifiche modalità di invio della comunicazione sono state definite dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013. Il decreto impone l’adozione del modello di comunicazione “Uni-intermittente” come strumento principale per l’adempimento della comunicazione, da compilare esclusivamente attraverso strumenti informatici. Il modello deve contenere i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce. La Circolare del Ministero del Lavoro n. 27 del 2013 ha definito le modalità per l’invio della comunicazione intermittente, che deve essere effettuata esclusivamente:
- tramite servizio informatico disponibile su Cliclavoro
- via email, dopo aver scaricato il modello, all’indirizzo PEC appositamente creato: intermittenti@pec.lavoro.gov.it.
La modalità di compilazione del modello sono illustrate in apposita guida (http://goo.gl/RNr5hs.).
Orbene, qualora il datore di lavoro intenda avvalersi della c.d. chiamata per un ciclo integrato di prestazione, il limite di trenta giorni, come precisato dal Ministero del Lavoro con circolare n. 20 del 2012, deve essere inteso, non come lasso temporale massimo entro cui il datore di lavoro può esercitare la chiamata del prestatore, ma piuttosto come giornate di lavoro effettivo eseguibili dal lavoratore anche in uno spatium temporis più ampio di trenta giorni.
Ciò che però rileva, in tale caso, è che la pianificazione delle giornate di lavoro e quindi “le singole chiamate” devono risultare in maniera dettagliata nella comunicazione preventiva (cfr. punto 3 della guida per la compilazione del modello). Invero un’unica comunicazione che indichi, non le singole giornate di lavoro, ma un termine iniziale e un termine finale, compresi in un periodo più o meno lungo di tempo, deve intendersi nel senso di utilizzazione della prestazione lavorativa in tutto l’arco temporale menzionato, senza soluzione di continuità.
Diversamente opinando, la comunicazione che indicasse genericamente l’arco temporale di occupazione del lavoratore, seguita da un impiego discontinuo di quest’ultimo, nel predetto periodo di tempo, risulterebbe elusiva dell’obbligo della comunicazione preventiva stabilito in via ordinaria per ciascuna singola chiamata. Peraltro proprio per rafforzare la finalità antielusiva di tale obbligo, il Ministero ha precisato che ove alla chiamata non segua l’impiego del lavoratore, in difetto di preventivo annullamento o rettifica della comunicazione medesima, la prestazione di lavoro dovrà comunque intendersi come effettuata, con applicazione dei trattamenti previdenziali e retributivi del caso.
Altro aspetto che involge il contenuto della comunicazione riguarda il numero massimo di giornate di lavoro comunicabili per ciclo integrato di prestazione. Il quantum delle giornate di lavoro effettivo, che come testé descritto è pari a trenta, costituisce un limite massimo non derogabile, onde garantire che con un’unica comunicazione non venga sostanzialmente eluso l’obbligo della comunicazione preventiva delle singole giornate di effettivo utilizzo della prestazione di lavoro. In tal senso, ove la parte datoriale travalichi il predetto limite, perché indichi un numero di giornate di lavoro superiore a trenta, la comunicazione, in parte qua, deve ritenersi inefficace e quindi inidonea ad assolvere l’obbligo dell’informazione preventiva previsto dall’art. 15 comma 3 del D.lgs. n. 81 cit.. In altre parole per tali giornate la comunicazione deve considerarsi come non effettuata, con consequenziale applicazione del regime sanzionatorio previsto per tale illecito.
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