Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei CdL ha chiesto chiarimenti al Ministero del Lavoro in merito alla possibilità per il lavoratore iscritto nella lista di mobilità di mantenere la medesima iscrizione nell’ipotesi in cui venga assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza previsione dell’indennità di disponibilità.
La Direzione Generale dell’Attività Ispettiva, con la risposta all’interpello n. 15 del 3 luglio 2015, ha specificato che, nell’ipotesi di assunzione di lavoratore iscritto nella lista di mobilità con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata, il lavoratore mantiene comunque l’iscrizione nella lista.
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