I percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020. Inoltre, il beneficiario del RdC non è tenuto alla trasmissione del modello “RdC/PdC – com Esteso” per la comunicazione dei redditi percepiti.
La novità deriva dall’art. 94 del D.L. n. 34/2020, recepita dall’INPS, con il messaggio n. 2423 del 12 giugno 2020.
Il Rdc è assolutamente compatibile, entro certi limiti, con lo svolgimento dell’attività di lavoro dipendente, di impresa e di lavoro autonomo. Tuttavia, i redditi derivanti dallo svolgimento di attività di lavoro dipendente devono essere comunicati all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività stessa, mediante il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”.
Restano, invece, esclusi dall’obbligo di comunicazione comunicati i redditi derivanti da:
Il predetto obbligo, a seguito dell’introduzione dell’art. 94 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), non si applica ai lavoratori agricoli con contratto a termine non superiore a 30 giorni, e rinnovabile per ulteriori 30 giorni. Inoltre è necessario che il lavoratore non percepisca dal nuovo lavoro un importo superiore a 2.000 euro.
Ad esempio, spiega l'Istituto Previdenziale, un percettore di RdC, che svolge attività di lavoro agricolo subordinato con contratto a termine dal 1° giugno al 30 giugno 2020 e con un reddito di 800 euro, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione, anche qualora venga confermato per il mese di luglio con il medesimo reddito.
In caso di ulteriore rinnovo, invece, il lavoratore deve comunicare i redditi presunti, in virtù del superamento del periodo massimo di durata del rapporto di lavoro previsto dalla legge
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