Il ministero del Lavoro, con la nota protocollo n. 4570/2006, rispondendo all’interpello dell’Unione industriali di Roma sulla fruizione degli sgravi contributivi in caso di assunzione di lavoratori con contratto di inserimento, chiarisce che le attività di lavoro accessorio rese da particolari soggetti – articolo 70 del Dlgs 276/03 - nei due anni precedenti l’assunzione, non limitano lo sgravio del 25%, in quanto il lavoro accessorio non è considerato attività lavorativa - Dlgs 276/2003, riforma del lavoro - e tale beneficio non è aiuto di stato. Mentre, invece, non è possibile fruire di uno sgravio di misura superiore al 25% in quanto, nel caso, prevalgono sulle disposizioni del diritto nazionale (Dlgs 276/2003) quelle comunitarie adottate con il regolamento Ue n. 2204/2002.
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