L’ex marito è tenuto al rimborso di parte delle spese straordinarie sostenute dalla moglie per le opere di sistemazione dell’appartamento comune, assegnato poi a quest’ultima in sede di separazione consensuale omologata.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile con sentenza n. 2195 depositata il 4 febbraio 2016, respingendo il ricorso dell’ex marito condannato a rimborsare la moglie che aveva provveduto a sistemare il giardino e la basculante del box dell’appartamento che era stato in comune prima della separazione.
In particolare – ha precisato il Collegio - in tema di spese relative alle parti comuni di un bene, come l’obbligo di partecipare ad esse incombe su tutti i comunisti in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso pro quota delle spese necessarie per consentire l’utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione, spetta al partecipante la comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione di cui all’art. 1110 c.c.
Tra le spese necessarie, quelle per la conservazione della cosa comune, che nel caso di inattività degli altri comproprietari, possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse. E di esse può essere chiesto il rimborso
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