E’ possibile che il soggetto condannato per guida in stato di ebbrezza richieda, dopo aver ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, la sostituzione della pena medesima con i lavori di pubblica utilità.
Data l’incompatibilità tra i due istituti, tuttavia, la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale eventualmente concessa in precedenza.
E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione, Quarta sezione penale, nel testo della sentenza n. 36059 depositata il 7 settembre 2015.
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