Lavori di pubblica utilità anche fuori dalla provincia dove risiede il condannato
Pubblicato il 06 luglio 2013
Con
sentenza n. 179 depositata il 5 luglio 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 54, comma 3, del Decreto legislativo n. 274/2000 contenente “
Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468”, nella parte in cui non prevede che, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità fuori dall'ambito della provincia in cui risiede.
Il vincolo di territorialità – secondo la Consulta – sarebbe palesemente irragionevole, potendo pregiudicare le esigenze, costituzionalmente tutelate, di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.