Nell’attuale ordinamento è prevista la distinzione tra età pensionabile ed età massima lavorativa dei lavoratori dipendenti. Nel caso delle lavoratrici donne, l’età pensionabile è fissata al compimento dei 60 anni di età, mentre quella massima lavorativa è - come per gli uomini - stabilita a 65 anni. In tema di limiti alla libera licenziabilità, la tutela obbligatoria insieme a quella reale, deve essere estesa a tutte le lavoratrici che pur avendo raggiunto l’età pensionabile dei 60 anni, non hanno ancora conseguito l’età massima lavorativa dei 65 anni. Di conseguenza alle lavoratrici compete il diritto di proseguire il rapporto di lavoro anche dopo il compimento dell’età pensionabile e fino al girono del raggiungimento dell’età massima lavorativa, senza necessità di alcun onere di comunicazione, da parte loro, al datore di lavoro. Inoltre, nello stesso arco di tempo, al datore di lavoro è fatto divieto di esercitare liberamente nei confronti delle medesime il potere di licenziamento. In tal senso, si è pronunciata la sezione lavoro della Corte di Cassazione (sentenza n. 13045/2006), respingendo il ricorso della Cassa di Risparmio che aveva rescisso il contratto di un dipendente.
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