Con il messaggio n. 3767 del 17 ottobre 2022 l'INPS fornisce chiarimenti in merito alle prestazioni economiche di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo a termine.
NOVITA': In particolare, l’articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 106, eleva a 120 euro, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo massimo della retribuzione giornaliera da utilizzare per il calcolo dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato.
Alla luce delle novità in vigore l'Istituto spiega come calcolare le relative indennità economiche.
Con riferimento alla tutela previdenziale della malattia, l'INPS ricorda che la circolare n. 132/2021 ha chiarito che, per gli assicurati al FPLS con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (n.d.r. per quanto qui di interesse), l’indennità economica di malattia va calcolata sul massimale giornaliero di retribuzione (art. 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48), massimale rilevante anche ai fini della determinazione della contribuzione dovuta.
Tale massimale è, per gli eventi di malattia verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2022, pari a 120 euro.
Il requisito minimo contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto all’indennità di malattia resta invece pari ad almeno 40 contributi giornalieri dovuti o versati, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso fino alla data di inizio dell’evento (art. 66, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).
Per la prestazione economica di maternità restano invece valide le indicazioni fornite dall'INPS nella circolare n. 182/2021, fatta salva la novità di cui in premessa in base alla quale, dal 1° luglio 2022, per tutti i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182) il massimale giornaliero di retribuzione su cui calcolare i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di maternità è pari a 120 euro.
Vediamo nel dettaglio come l'INPS vuole che si calcolino i periodi antecedenti e successivi all’entrata in vigore delle novità di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 106 per le domande di indennità dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Casi |
Massimale di retribuzione giornaliera da applicare |
Domande di indennità per periodi di maternità o paternità ricadenti, interamente o parzialmente, nel periodo dal 1° luglio 2022 |
Si applica il nuovo importo pari a 120 euro |
Domande di indennità per periodi di maternità o paternità interamente antecedenti al 1° luglio 2022 |
Si applica il precedente importo pari a 100 euro |
Domande di indennità per periodi di congedo parentale interamente ricadenti nel periodo prima del 1° luglio 2022 |
Si applica il precedente importo pari a 100 euro |
Domande di indennità per periodi di congedo parentale interamente ricadenti nel periodo dal 1° luglio 2022 |
Si applica il nuovo importo pari a 120 euro |
Domande di indennità per periodi di congedo parentale ricadenti in parte nel periodo antecedente il 1° luglio 2022 e in parte dopo il 1° luglio 2022 |
Ciascun periodo è liquidato secondo l’importo massimo della retribuzione giornaliera vigente al momento della fruizione |
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