La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto alcune modifiche al c.d. beneficio per lavoratori precoci che riguardano, in particolare, l’accesso al beneficio con riferimento ad alcune delle condizioni dettate dalla norma, quali l’assistenza e la convivenza con soggetti portatori di handicap grave e l’arco temporale di riferimento per lo svolgimento di attività c.d. gravose.
Il Legislatore ha, altresì, introdotto nuove attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (attività c.d. gravose) attraverso l’ampliamento dell’elenco di professioni indicate all’allegato A al D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87.
Alla luce di quanto sopra, l’INPS, con circolare n. 33 del 23 febbraio 2018, ha fornito nuove istruzioni relative a:
Dall’1 gennaio 2018 è venuta meno la condizione della necessaria “continuità” dell’attività c.d. gravosa come delineata nella norma di interpretazione autentica per cui da tale data lo svolgimento delle attività lavorative c.d. gravose, utili per l’accesso al beneficio “precoci”, si intende realizzato, alternativamente, nei casi in cui il soggetto, al momento della decorrenza del beneficio ovvero dalla data di perfezionamento dei requisiti, se anteriore alla prima data utile di presentazione della domanda di accesso:
Ai fini del computo dei 7 anni o dei 6 anni di svolgimento di attività c.d. gravosa, si prendono in considerazione i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività c.d. gravosa ed i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, maternità nel rapporto di lavoro, ecc.).
I termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate a decorrere dal 1° gennaio 2018 restano disciplinate dall’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87.
Pertanto, i soggetti che si trovino o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 199, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono fare domanda per il riconoscimento delle relative condizioni entro il 1° marzo 2018.
Solo per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano nelle condizioni per accedere al beneficio “precoci”, come disciplinato dalla Legge di Bilancio 2018, e che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 1 marzo 2018, la pensione anticipata avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa.
Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.
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