Il decreto Sostegni bis (articolo 66 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) ha introdotto alcune disposizioni in materia di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo. In particolare, il comma 17, al n. 2) della lettera b) modifica il D.Lgs 30 aprile 1997, n. 182, recante norme in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo, inserendo il comma 2-bis nell'articolo 2.
La nuova disposizione, in vigore a decorrere dal 1° luglio 2021, estende l’obbligo assicurativo verso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo alle seguenti fattispecie:
a) per le attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
b) per le attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
Tali attività, se rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 (quindi figure professionali predeterminate dal legislatore nei cui confronti scatta l’obbligo assicurativo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo), determinano l'insorgere dell'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo alla stregua delle altre "canoniche" prestazioni artistiche.
Nelle fattispecie contemplate dal decreto Sostegni bis è escluso l’obbligo di richiesta del certificato di agibilità.
L'INPS, con circolare n. 155 del 20 ottobre 2021, ha fornito le indicazioni operative per applicare la disposizione in esame.
Tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo assicurativo verso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in quanto appartenenti a una delle categorie professionali elencate all’articolo 3, comma 1, del D.Lgs C.P.S. n. 708/1947 e già iscritti al Fondo, sono tenuti a versare la dovuta contribuzione anche nelle ipotesi in cui svolgano attività di insegnamento o di formazione retribuite nei confronti di pubbliche Amministrazioni ovvero nei confronti di enti accreditati presso di esse.
Al riguardo l'INPS chiarisce che:
Il decreto Sostegni bis prevede inoltre che ricorrono i presupposti fondanti l’obbligo assicurativo al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
Con riferimento alla nozione di attività promozionale, l'INPS, richiamando i dettami della Corte di Cassazione, ha chiarito che l’ambito oggettivo di riferimento della nuova disposizione è da individuare in tutte le attività promozionali remunerate - rese dalle figure di cui all’articolo 3 del D.Lgs C.P.S. n. 708/1947 - ulteriori e diverse da quelle riconducibili allo spettacolo ovvero a prestazioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza (ad esempio, recitazione per gli attori, danza per i ballerini), per le quali l’obbligo assicurativo già sussiste.
L'obbligo contributivo scatta in ragione della mera partecipazione del lavoratore già iscritto al FPLS all'evento di carattere promozionale anche se in concreto non viene svolta alcuna attività/mansione di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza.
Ciò che determina il sorgere dell'obbligo è quindi l’essere un lavoratore dello spettacolo iscritto al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e partecipare all’evento o comunque svolgere un’attività finalizzata alla promozione dello spettacolo o di altri eventi in virtù della propria qualificazione come artista o tecnico, anche quando tale attività è svolta in contesti diversi da quelli propri dello spettacolo.
L'INPS riporta l'esempio di attori o cantanti che partecipano, anche senza necessariamente esibirsi recitando o cantando, ma semplicemente presenziando all’evento, ad attività promozionali organizzate da imprese manifatturiere o che sono chiamati come ospiti in contesti di promozione commerciale o di scenografi chiamati ad allestire una sede congressuale.
L'INPS, ricordando le modalità ordinarie previste per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (circolare n. 154/2014 e messaggio n. 5327/2015), fa presente che i datori di lavoro/committenti devono trasmettere le dichiarazioni retributive e contributive relative alle attività di formazione/insegnamento ovvero alle attività di carattere promozionale compilando l’elemento <CodiceQualifica> della sezione <DatiParticolari> del flusso UniEmens. A tal fine deve essere utilizzato uno dei seguenti codici:
I flussi che espongono i nuovi <CodiciQualifica> possono essere inviati a partire dal 1° novembre 2021.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".