Con il D.I. n. 178 del 16 novembre 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconosce ai lavoratori impiegati dai soggetti presso i gestori terminal di approdo, di cui all’art. 1, co. 4, del D.L. n. 103/2021, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua, una indennità onnicomprensiva pari a 2.000 euro per il 2021.
L’indennità è riconosciuta, come detto, alle seguenti categorie di lavoratori impiegati dai soggetti addetti ai terminal di approdo:
L’indennità non spetta a coloro che alla data del 21 luglio 2021, risultino titolari:
La domanda per la concessione dell’indennità è presentata all'INPS tramite modello di domanda predisposto dall’Istituto e secondo le modalità e i termini definite dall’Istituto stesso.
Le indennità sono erogate direttamente dall’INPS nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
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