Il decreto legislativo 252/2005, entrato in vigore lunedì 1° gennaio, intende promuovere l’adesione ai fondi pensione e il loro finanziamento consentendo di accedere alla previdenza complementare anche con il solo conferimento del Tfr, il 6,91% della retribuzione annua. Tutto ciò anche nella consapevolezza che i lavoratori più giovani avranno, al momento del pensionamento, un tasso di sostituzione retribuzione-pensione molto inferiore a quello attuale. Il sopracitato decreto demanda ai datori di lavoro del settore privato il compito di informare i dipendenti delle scelte possibili nei sei mesi a disposizione, sia in forma espressa che tacita. Per il lavoratori, invece, saranno possibili due scelte:
- conferire il Tfr maturando a un fondo complementare fra quelli esistenti sul mercato, anche in misura parziale nel caso di dipendenti che hanno iniziato a lavorare prima del 29 aprile 1993 e che non sono già iscritti ad un fondo pensione negoziale;
- lasciare il Tfr maturando presso il datore di lavoro, con la possibilità di revocare questa scelta in qualsiasi momento e conferire, successivamente, dal momento della scelta, a un fondo pensione il Tfr che andrà a maturare.
Se nessuna preferenza verrà esplicitamente fatta, dal 1° luglio scatterà il silenzio-assenzo, vale a dire una scelta per la previdenza complementare come regolata nell’azienda di appartenenza. In sostanza, cioè, il Tfr andrà alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del Tfr a una diversa forma collettiva.
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