Lavoratore mobbizzato dai colleghi? Datore responsabile se non interviene

Pubblicato il 07 dicembre 2020

Lavoratore oggetto di mobbing e poi licenziato? Reintegrazione, indennità risarcitoria e risarcimento del danno.

Con sentenza n. 27913 del 4 dicembre 2020, la Corte di cassazione ha confermato la statuizione con cui i giudici di merito, nel dichiarare l’illegittimità del licenziamento irrogato ad una lavoratrice, avevano disposto:

Il datore sa del mobbing al dipendente ma non lo tutela? Risarcisce il danno

Rispetto a quest’ultima statuizione, i giudici di secondo grado avevano ritenuto rilevante che il legale rappresentante della società datrice di lavoro fosse stato messo al corrente dei reiterati episodi mobbizzanti subiti dalla dipendente ma non avesse voluto indagare a fondo la questione, né attuare provvedimenti disciplinari idonei a tutelare la situazione problematica prospettatagli dalla medesima lavoratrice.

In particolare, era risultato che la prestatrice fosse destinataria, quotidianamente, di plurimi rimproveri ed offese da parte di alcuni colleghi e ciò, di per sé, concretizzava il requisito oggettivo della fattispecie del mobbing.

Quanto al requisito soggettivo, esso era risultato provato dall’offensività dei termini utilizzati e delle accuse assolutamente infondate mosse nei confronti della lavoratrice, suscettibili di evidenziare la volontà di prevaricazione dei suddetti dipendenti.

Datore di lavoro, obblighi di tutela nei confronti dei dipendenti

Le conclusioni della decisione di secondo grado – impugnate in sede di legittimità dalla società datrice di lavoro - sono state completamente confermate dalla Suprema corte, secondo la quale i giudici di gravame avevano compiutamente ed analiticamente esaminato tutte le risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione, tra le quali la Ctu con cui era stato riconosciuto che la lavoratrice avesse subito un danno da mobbing, corrispondente ad una inabilità temporanea per complessivi 90 giorni.

Nella sentenza, gli Ermellini hanno in particolare sottolineato come se anche parte datoriale, nella specie, non si fosse resa protagonista diretta delle condotte vessatorie, la stessa non poteva andare esente da responsabilità rispetto ai propri obblighi di tutela previsti dall’art. 2087 c.c.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Sicurezza sul lavoro, incentivi INAIL per formazione e informazione: upload documentazione

29/04/2025

Ferie collettive, differimento adempimenti da chiedere entro il 31 maggio

29/04/2025

Certificazione parità di genere: più tempo per le attività formative per accedere al Fondo

29/04/2025

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 maggio 2025 (con Podcast)

29/04/2025

Ultimi giorni per presentare la Dichiarazione IVA 2025

29/04/2025

Molestie in azienda: formazione dei datori di lavoro e dirigenti

29/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy