In passato l’AVIS nazionale era stata qualificata quale Ente pubblico non economico a seguito di sentenze dei giudici ordinari di merito e dei giudici amministrativi nonché di pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; pertanto, l’INPS l’aveva inquadrata nel settore “Enti non soggetti alla disciplina degli assegni familiari”, con c.s.c. 2.01.01.
A seguito di ulteriori pronunciamenti della Corte di Cassazione e del nuovo statuto associativo adottato il 17 maggio 2003 dall’AVIS - in cui è stato ribadito che la stessa è dotata di personalità giuridica di diritto privato, anche alla luce del parere n. 4709 del 17 dicembre 2003 del Consiglio di Stato - l’INPS, con circolare n. 51 del 23 marzo 2018, ha sostenuto che l’AVIS nazionale e le sue strutture territoriali dotate di personalità giuridica vanno escluse dalla categoria degli enti pubblici e devono essere qualificate come soggetti aventi natura privatistica.
Da ciò consegue la necessaria riclassificazione ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore terziario (c.s.c. 70706), con il codice Ateco2007 88.99.00 e con il c.a. 0J (Fondo d’integrazione salariale), con gli inevitabili riflessi che l’esclusione dalla categoria degli enti pubblici comporta sia in ordine all’applicazione della disciplina degli assegni per il nucleo familiare sia - più in generale - in ordine all’assetto della contribuzione dovuta.
La variazione dell’inquadramento avrà decorrenza dal periodo di paga di aprile 2018.
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