L’Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 21 del 7 febbraio 2007 – stabilisce che il Fisco, in pendenza del processo, può sospendere gli atti della riscossione per le somme dovute a seguito degli avvisi di accertamento. La sospensione provvisoria può essere adottata nell’ambito del potere di autotutela. La sospensione dell’efficacia dell’atto è da considerarsi “strumentale a quello di annullamento”. Quindi, prima di accordare la sospensione della riscossione, gli uffici devono valutare se l’atto di accertamento possa essere annullato dall’Amministrazione o dal giudice tributario. Il contribuente potrà impugnare il suddetto atto se lo ritiene lesivo.
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