L’auto in benefit cambia il conguaglio 2006

Pubblicato il 06 novembre 2006

A breve dalla ridefinizione, con il conguaglio di fine anno, delle imposte dovute dai lavoratori per l’anno 2006, i datori di lavoro, quali sostituti d’imposta, dovranno fare i conti con le nuove regole introdotte sulle auto aziendali. Con l’approvazione del Dl 262 del 3 ottobre 2006, collegato fiscale della Finanziaria 2007, è stato modificato il comma 4, lettera a), dell’articolo 51, del Tuir. Infatti, il comma 71, dell’articolo 2, del Dl 262/06, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2006, quindi retroattivamente, il valore – fringe benefit - forfetariamente stabilito dall’articolo 51 del Tuir per l’uso promiscuo degli automezzi aziendali, ai fini del reddito imponibile del lavoratore, non rileva più nella misura del 30%, ma viene maggiorato del 20%, cioè passa al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15mila Km (secondo le tabelle annuali Aci).  Inoltre, è stabilito che per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, è deducibile l’importo costituente reddito di lavoro. Ciò vuol dire che il datore di lavoro non potrà più beneficiare della disposizione dell’articolo 121 del Tuir che considerava totalmente deducibili dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo i costi dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte dell’anno, ma saranno deducibili, dal reddito d'impresa, i costi dell'autovettura nella stessa misura in cui è stato indicato il fringe benefit in busta paga. Infine, è specificato che le modifiche hanno effetto a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del richiamato decreto. Nell’articolo è riportato uno specchietto sulle principali modifiche del Dl fiscale alle norme sul conguaglio 2006. 

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