Le Entrate, con la risoluzione n. 140 del 14 dicembre 2006, chiariscono le regole del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo (art. . 388/2000), riconoscendo che esse si applicano anche se i contribuenti, nel triennio precedente, hanno esercitato un’attività agricola produttiva di reddito agrario, nei limiti fissati dall’articolo 32 del Tuir. Secondo il sopracitato articolo 13, la possibilità di avvalersi di un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 10%) è riconosciuta alle persone fisiche che intraprendono una nuova attività artistica, professionale o d’impresa. Il beneficio è riconosciuto a condizione che il contribuente, negli ultimi tre anni non abbia esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associativa o familiare. Con la risoluzione in argomento, il Fisco ribadisce che l’agevolazione è riservata ai soggetti che non avevano esercitato, nel triennio precedente, un’attività che ha natura di reddito di lavoro autonomo o d’impresa. Di conseguenza, l’esercizio di attività agricole, nei limiti stabiliti dall’art. 32 Tuir, non preclude l’accesso al regime fiscale agevolato in quanto l’attività è produttiva di reddito agrario. Se, invece, gli imprenditori agricoli, nel triennio precedente, hanno esercitato attività agricole che non rientrano nel reddito agrario (art. 32), ma attività che hanno generato reddito d’impresa (art. 55 Tuir), essi sono esclusi dall’applicazione del regime fiscale agevolato.
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