Il 15 febbraio 2007, tra l’organizzazione Aniem e le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea- Cgil è stata definita la disciplina in tema di apprendistato professionalizzante al fine di adeguare la normativa contrattuale alle nuove disposizioni legislative e di rendere operativo il contratto in tutti i settori in cui si applica il Ccnl per gli addetti alle piccole e medie industrie di laterizi e manufatti in cemento.
Le parti stipulanti concordano che la disciplina sull’apprendistato professionalizzante concretizzi le disposizioni previste nell’art. 49 del Dlgs n. 276/2003, che entreranno in vigore con effetto immediato.
In tal senso si ritiene che l’accordo sia idoneo a soddisfare il regime transitorio previsto dalla legge n. 80/2005 in quanto oltre a regolamentare il rapporto di apprendistato, ha definito i profili formativi con le relative conoscenze e competenze professionali.
In attuazione delle disposizioni di cui al citato Dlgs n. 276/2003 si precisa quanto segue:
- il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con giovani di età non inferiore ai 18 anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
- ai sensi del vigente Ccnl può essere convenuto un periodo di prova di durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 2 mesi;
- il contratto di apprendistato professionalizzante può interessare operai, intermedi, impiegati e quadri ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli E) D) C) CS) B) e livelli superiori a tutte le relative mansioni;
- l’inquadramento ed il relativo trattamento economico sono così determinati: nel primo periodo = due livelli sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e Edr) del livello iniziale di inquadramento (per la retribuzione si riferirà alla Categoria F); nel secondo periodo = un livello sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e Edr) prevista per tale livello inferiore; nel terzo ed ultimo periodo = fermo l’inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale;
- la durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi è riportata nella tabella allegata.
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