L'assistenza al genitore è periodo neutro per la disoccupazione
Pubblicato il 16 marzo 2012
Il Ministero del lavoro, con
interpello n. 8 del 14 marzo 2012, fornisce chiarimenti in merito alla maturazione dei requisiti contributivi per il diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. Nello specifico risponde alla richiesta, formulata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, relativa alla valutazione ai fini contributivi del congedo fruito dal figlio convivente per assistere il genitore portatore di handicap grave.
Il Ministero specifica che il caso in esame (così come i periodi di malattia ed infortunio sul lavoro, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria a zero ore), sebbene coperto da contribuzione figurativa, non è considerato utile ai fini della realizzazione dei presupposti per la disoccupazione.
Interviene allora il cosiddetto meccanismo della neutralizzazione, per il quale si retrodata il periodo del biennio di contribuzione necessaria per il riconoscimento del beneficio della disoccupazione. In base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2009 - che ha allargato il novero dei soggetti fruitori dei congedi previsti dall'art. 42 del D.Lgs n.
151/2001 - anche il congedo fruito dal figlio per assistere un genitore con grave disabilità può essere considerato periodo neutro.