Il diritto all’Anf – assegno per il nucleo familiare – spetta a partire dal primo giorno del periodo di paga nel corso del quale si verificano le condizioni richieste ai fini del riconoscimento del diritto (ad esempio, nascita di un figlio) e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data nella quale tali condizioni vengono meno (ad esempio, compimento della maggiore età).
Il numero di ore lavorate per poter ottenere l’assegno dipende dal settore: in quello dell’industria, dell’artigianato e terziario, spetta agli operai con periodo di paga mensile (104 ore), quindicinale (52 ore), quattordicinale (48) e settimanale (24), mentre per gli impiegati il minimo di ore è di 130 con paga mensile, 65 quindicinale, 60 quattordicinale, 30 settimanale. Se nel periodo di paga non si raggiunge il numero minimo di ore, si passa alla corresponsione di tanti assegni giornalieri per quante sono le giornate di lavoro.
L’assegno spetta durante il periodo di prova, anche quando non è seguito da conferma; esso si configura diversamente durante il periodo di preavviso: spetta per il preavviso lavorato e per il preavviso non lavorato; nell’ipotesi di preavviso non lavorato va erogato dal datore in aggiunta all’indennità sostitutiva del preavviso; il pagamento avviene in unica soluzione per al massimo tre mesi.
Non spetta nel caso dell’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta ai familiari del lavoratore deceduto.
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