Il 12 giugno scorso il ministero delle Finanze, di concerto con l’Uif, ha risposto ad una serie di quesiti in materia di antiriciclaggio posti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
In primo luogo si è cercato di fare chiarezza sul concetto di operazione frazionata. La distribuzione in contanti suddivisa in più tranches, ognuna di importo inferiore a 5mila euro, ma riferita ad un unico dividendo societario, è da ritenersi cumulabile, anche se effettuata oltre il termine di sette giorni. Nel caso, invece, di finanziamenti rateizzati resta fermo il potere dell’amministrazione finanziaria di verificare in concreto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure sanzionatorie, in presenza di meccanismi predisposti in frode al dettato normativo. Pertanto, i pagamenti degli F24 superiori ai 15mila euro effettuati con modalità telematiche sono soggetti a registrazione, sia che avvengano dal conto del cliente che da quello del professionista.
Le modalità tecniche attraverso cui i professionisti dovranno procedere alla verifica della clientela sono rinviate alle organizzazioni delle singole categorie interessate.
Non sono chiamati alle segnalazioni i professionisti che operano in veste di consulenti di parte, nei collegi arbitrali e nelle controversie dianzi agli organismi di conciliazione.
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